Corte d'Appello di Napoli: la mancanza di informazioni sulla mediazione consente l'annullamento del contratto tra avvocato e cliente

By ADR Journal Editorial Desk Pubblicato Updated 1 fonte Italia

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In breve

  • Corte d'Appello di Napoli: la mancata comunicazione scritta sull'esistenza della mediazione consente l'annullamento del contratto tra avvocato e cliente.
  • L'obbligo si applica anche quando la mediazione è solo volontaria; l'omissione non deve incidere sull'esito del giudizio.
  • L'avvocato può comunque chiedere un compenso tramite un'azione di arricchimento senza causa dopo l'annullamento.

Panoramica

La Corte d'Appello di Napoli ha ritenuto che, se un avvocato non fornisce al cliente la comunicazione scritta sull'opzione di mediazione prevista dalla legge, tale omissione può determinare l'annullamento del contratto di prestazione d'opera professionale.

La pronuncia riguarda tutte le forme di mediazione, incluse quelle volontarie, e afferma che l'omissione non deve avere ricadute sul processo perché l'annullamento possa trovare applicazione.

La decisione conferma che l'annullamento del contratto professionale non impedisce all'avvocato di chiedere il compenso tramite un'azione di arricchimento senza causa.

Cosa è successo

Un avvocato italiano ha chiesto il pagamento dei compensi per servizi professionali prestati in un giudizio d'appello e in una procedura cautelare collegata.

I suoi clienti hanno contestato la pretesa, sostenendo che l'avvocato non avesse adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 4 del D.lgs. 28/2010 di informarli per iscritto, all'inizio dell'incarico, delle possibilità di mediazione.

La Corte d'Appello di Napoli ha ritenuto non provata con elementi sufficienti la circostanza dell'avvenuta comunicazione da parte dell'avvocato e ha affermato che l'obbligo si applica anche quando la mediazione è soltanto una procedura volontaria.

Il giudice ha dichiarato annullabile il contratto di prestazione d'opera professionale per effetto di tale omissione, ma ha accolto la domanda subordinata dell'avvocato per arricchimento senza causa, riconoscendo un'indennità equitativa per il valore dell'attività svolta.

Contesto

La normativa italiana (D.lgs. 28/2010) impone che gli avvocati informino formalmente i clienti, sin dall'inizio dell'incarico, sulla possibilità e sui vantaggi della mediazione.

Le recenti riforme hanno confermato la perdurante rilevanza di tale obbligo di informazione.

Perché è importante

  • La sentenza ribadisce che in Italia gli avvocati devono fornire ai clienti informazioni scritte sulle opzioni di mediazione a prescindere dalla natura obbligatoria della procedura.
  • Il mancato rispetto espone gli avvocati all'annullamento del contratto e a un possibile venir meno del compenso pattuito, pur rimanendo esperibili azioni per arricchimento senza causa.
  • Ciò potrebbe aumentare l'attenzione su come gli avvocati gestiscono le comunicazioni relative alla mediazione nei rapporti professionali.

Fonti

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